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Le aziende vitivinicole

L'articolo 2135 del codice civile definisce imprenditore agricolo chi esercita l'attività diretta alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico di carattere vegetale o animale, che utilizza o può utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine e che abbia a oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o dall'allevamento di animali, nonché le attività connesse alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata.
L'attività

di coltivazione di un fondo (anche se non di proprietà) diretta alla produzione dell'uva (è tuttavia ammesso acquistare il prodotto da terzi al fine di migliorare la qualità del prodotto finale e di aumentare la redditività purché la quantità prodotta sia superiore a quella acquistata) dà luogo alla determinazione del reddito agrario come stabilito dall'art. 32 del T.U.I.R. Il reddito agrario si determina in base alle tariffe di estimo catastali.
Qualora un imprenditore agricolo provvede ad acquistare un prodotto finito destinato alla rivendita, oltre a produrre un reddito agrario, produrrà un reddito d'impresa (si pensi ad esempio a un produttore di vino rosso che, per offrire un'ulteriore scelta ai propri clienti, acquista del vino bianco già imbottigliato).



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