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Le aziende vitivinicole

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Determinazione del reddito agrario.
Come già accennato, il reddito agrario si determina in base alle tariffe di estimo catastali. L'articolo 56 del T.U.I.R. prevede una tassazione agevolata mediante l'applicazione di un coefficiente di redditività da applicare all'ammontare dei corrispettivi conseguiti: il 15% per tutte quelle attività relative ai prodotti non inclusi nel D.M. del 19 marzo 2004; 25% per le attività dirette alla fornitura di servizi mediante le attrezzature normalmente impiegate nell'attività agricola principale. Tuttavia la finanziaria 2008 (art. 1 commi da 96

a 117) prevede per chi consegue ricavi non superiori a 30.000 € annui l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IVA e dell'IRAP del 20% calcolata sul reddito conseguito. Se ne deduce l'esonero degli obblighi di liquidazione e versamento IVA, della tenuta dei libri contabili e dall'applicazione degli studi di settore. La base imponibile ai fini IRAP è data dai corrispettivi soggetti a registrazione ai fini IVA depurati dagli acquisti inerenti l'attività agricola soggetti a registrazione ai fini IVA, i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, le spese relative agli apprendisti, disabili e al personale assunto con contratto di formazione lavoro.



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